QUESITO N. 1
Rifermento: Bando di Gara – punto 5.3 “Capacità Tecnica” – pagina 4
“b. aver espletato negli ultimi dieci anni (periodo luglio 2000 – luglio 2010), servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori appartenente alla classe 1a (D.M. 4/4/2001) per un importo globale non inferiore a due volte l’importo stimato dei lavori da progettare, cioè non inferiore ad euro 2.100.000,00;
c. di aver espletato negli ultimi dieci anni (periodo luglio 2000 – luglio 2010), due servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori appartenenti alla classe 1a (D.M. 4/4/2001) per un importo globale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori da progettare, cioè non inferiore ad euro 420.000,00;”
Rifermento: Disciplinare di Gara – art.4 – punto 4.3 “Capacità Tecnica” – pag.5
“b. una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000, di aver espletato negli ultimi dieci anni (periodo luglio 2000 – luglio 2010), servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori appartenente alla classe 4a (D.M. 4/4/2001) per un importo globale non inferiore a due volte l’importo stimato dei lavori da progettare, cioè non inferiore ad euro 2.100.000,00;
c. dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000, di aver espletato negli ultimi dieci anni (periodo luglio 2000 – luglio 2010), due servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori appartenenti alla classe 4a (D.M. 4/4/2001) per un importo globale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori da progettare, cioè non inferiore ad euro 420.000,00;”
Si chiede che venga specificata la classe dei lavori per la quale viene richiesto, in alternativa al possesso della SOA OG9 per prestazioni di progettazione e costruzione, il requisito di capacità tecnica: Il requisito si riferisce alla classe 1a o 4a ?
RISPOSTA AL QUESITO N. 1
Per mero errore al paragrafo 4., punto 4.3., del Disciplinare di gara alle lettere b. e c. è stata indicata la classe 4a del D.M. 4/4/2001, anziché la classe 1a del medesimo D.M. 4/4/2001 come richiesto dal paragrafo 5., punto 5.3, lettere b. e c. del Bando. Anche in virtù del principio di prevalenza del Bando sul Disciplinare di gara, per cui in caso di contrasto tra le previsioni contenute nei due atti prevalgono quelle del Bando, in relazione alla progettazione dell’opera ed in alternativa al possesso della categoria OG9, Classifica IV, costituiscono requisito di partecipazione alla gara:
“fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, espletati nei migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara (decennio 2000/2009) per un importo almeno pari a 3 volte l’importo stimato della progettazione, cioè pari ad euro 300.000,00; aver espletato negli ultimi dieci anni (periodo luglio 2000 – luglio 2010), servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori appartenente alla classe Ia (D.M. 4/4/2001) per un importo globale non inferiore a due volte l’importo stimato dei lavori da progettare, cioè non inferiore ad euro 2.100.000,00”.
QUESITO N. 2
Rifermento: Bando di Gara – punto 11 sottopunto 2 – pagina 7
“2. E’ obbligatorio il sopralluogo. Pena di esclusione dalla gara, nella documentazione di partecipazione deve essere prodotto il verbale di sopralluogo, firmato dal Legale Rappresentante dell’operatore economico concorrente o dal suo Direttore Tecnico formalmente delegato e dal Responsabile Unico del Procedimento.”
Rifermento: Disciplinare di Gara – art.5 “Sopralluogo” – punto 5.5 – pagina 8
“5.5. Per la validità del sopralluogo, VEGA s.c.a.r.l. si riserva di ammettere esclusivamente il Legale Rappresentante o il Direttore Tecnico dell’Impresa concorrente”.
Considerato quanto sopra riportato, sottolineando il termine “si riserva”, Vi chiediamo se il sopralluogo potrà essere effettuato da un tecnico dipendente della scrivente opportunamente delegato dal Legale Rappresentante o Procuratore Speciale munito di pertinenti poteri. In caso affermativo si chiede conferma che il certificato di sopralluogo rilasciato debba comunque essere firmato, a seguito del suo rilascio e prima di essere inserito nella Busta Amministrativa, dal Legale Rappresentante, Procuratore Speciale o Direttore Tecnico.
Si chiede inoltre se, in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, il certificato di sopralluogo possa essere conseguito da una qualsiasi delle imprese raggruppande o debba essere conseguito dall’Impresa capogruppo.
Si chiede se al sopralluogo possano partecipare anche altri tecnici incaricati dall’Impresa.
RISPOSTA AL QUESITO N. 2 – Soggetti legittimati al sopralluogo.
L’onere posto a carico dell’impresa concorrente di visitare i luoghi dell’appalto prima di formulare la propria offerta è posto a garanzia della stazione appaltante; in questa prospettiva le previsioni di cui al paragrafo 11., punto 2., del Bando e del paragrafo 5, punto 5.5., del Disciplinare di gara devono essere nel senso di consentire la conoscenza dei luoghi oggetto dell’appalto, pertanto al sopralluogo è ammesso un tecnico dipendente dell’impresa concorrente formalmente delegato dal Legale Rappresentante dell’impresa stessa.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante oppure dal Direttore Tecnico o da un tecnico dipendente dell’impresa capogruppo mandataria . Qualora il sopralluogo sia fatto dal Direttore Tecnico o da un tecnico delegato, dovranno essere muniti da una delega del Legale Rappresentante dell’impresa capogruppo-mandataria.
Ferma la necessaria partecipazione del Legale Rappresentante o del Direttore Tecnico o di altro tecnico formalmente delegato dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente, è ammessa la partecipazione al sopralluogo di altri tecnici incaricati dall’impresa concorrente.
Oltre al Legale Rappresentante, al Direttore Tecnico o al tecnico delegato, al sopralluogo potranno intervenire altri tecnici incaricati dell’impresa concorrente.
Nel caso in cui il sopralluogo sia eseguito dal Direttore Tecnico delegato o da un tecnico delegato dell’impresa che parteciperanno al sopralluogo, il verbale di sopralluogo da produrre con la documentazione di partecipazione dovrà essere firmato dal Legale Rappresentante o dal soggetto da questi delegato, oltre che dal Responsabile del Procedimento.
QUESITO N. 3
Rifermento: Bando di Gara – punto 8 sottopunto 2 – pagina 6
“2. Elementi di natura economica: 40 punti
- costo della fornitura dell’energia elettrica: max 24 punti;
- costo della fornitura di gas naturale: max 6 punti;
- costo del servizio di gestione per la lettura e la fatturazione: max 5 punti;
- quota percentuale riconosciuta a VEGA dei ricavi effettuati dagli impianti fotovoltaici……omissis”
Rifermento: Disciplinare di Gara – art.8 “Documentazione da presentare” – lettera C. punto 2 “Offerta Utilities” – pagina 15 e successive
“2.1. Energia Elettrica: a pena di esclusione, il proponente effettuerà la presentazione dell’offerta come di seguito specificato: l’offerta contemplerà un prezzo variabile dell’energia leettrica PEVi espresso in €/MWh, uguale per ogni utente, composto da un valore di energia nelle ore di peak e da un valore per le energie nelle ore di Off Peak e così costituito: PEVi = PFi + ITECi …
…..omissis……..
2.2. Gas Naturale: a pena di esclusione, il proponente effettuerà la presentazione dell’offerta come di seguito specificato: l’offerta contemplerà la formulazione di un prezzo indicizzato, uguale per ogni utente, calcolato secondo la seguente vigente disciplina dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas del TIVG. Il proponente dovrà indicare uno sconto Sc espresso in percentuale con due cifre decimali……;
…..omissis……..
2.3. Servizio di Gestione, misura fatturazione: a pena di esclusione, l’offerta contemplerà una componente gestione suddivisa in una componente fissa ed una variabile, uguale per ogni singolo utente e applicata per ogni tipologia di utilities fornita a remunerazione del servizio di gestione / fatturazione / vendita ed evidenziata a parte in ogni fattura secondo la seguente tabella:…….. omissis”.
Effettuato il sopralluogo tecnico, da una attenta rilettura dei punteggi e della documentazione di gara ed in particolare di quanto sopra riportato in stralcio sembra di comprendere, e ne chiediamo conferma, quanto segue:
- il Concessionario si dovrà intestare tutte le utenze (energia elettrica, gas ed acqua) in ingresso al comprensorio VEGA (2 utenze elettriche, una del gas, due dell’acqua);
- il Concessionario contabilizza al VEGA le utenze del gas, energia elettrica ed acqua durante il periodo di concessione per le quantità effettivamente consumate e rilevate dai rispettivi contatori (es. utenti PLEIADI);
- il Concessionario contabilizza agli utenti del SUPERCONDOMINIO (sempreché aderiscano alla convenzione) le energie consumate dai singoli utenti sottoforma di:
- Energia elettrica;
- Energia termica;
- Energia frigorifera;
- Acqua;
- La gestione (esercizio, conduzione e manutenzione) degli impianti tecnologici (meccanici ed elettrici) non spetta al Concessionario ma viceversa ad un soggetto terzo ……..definito nel Capitolato Tecnico Gestione Servizio Integrato come “soggetto manutentore”.
Se quanto sopra sinteticamente riportato risponde a quanto indicato nella documentazione di gara si addensano allora alcuni dubbi che di seguito riportiamo e per i quali chiediamo una risposta chiarificatrice:
- Il Concessionario si intesta la bolletta di acquisto di energia elettrica in ingresso alle due cabine elettriche (punti di consegna). Il Concessionario fattura agli utenti, a valle delle cabine di trasformazione MT/BT, l’energia erogata ma non gestisce la rete di MT ne a monte ne a valle dei trasformatori. In tale scenario il Concessionario non ha il controllo dell’impiantistica e pertanto non potrà in alcun modo effettuare controlli sui parametri principali di efficienza della rete (es. rifasamento, funzionamento a vuoto dei trasformatori, ecc.). Le perdite di rete, quale valore di differenza tra quanto contabilizzato nei due punti di fornitura e quanto contabilizzato dalla somma di tutti i contatori di energia elettrica in capo agli utenti, potranno essere addebitate in quota proporzionale al consumo ai singoli utenti ? in quale modo ?
Le aree comuni, esempio i gruppi di refrigerazione e le centrali termiche (elettropompe, motori elettrici, ecc.) del SUPERCONDOMINIO o ancora l’impianto di illuminazione esterna del complesso VEGA sono contabilizzate con specifico contatore di energia ? in quale modo verrà addebitato il costo di utilizzo dell’energia elettrica al VEGA, al SUPERCONDOMINIO ed ai suoi utenti per i consumi delle aree ed impianti comuni ?
- Il Concessionario voltura a suo carico il punto di consegna del gas metano. Il Concessionario emetterà fatture al VEGA per il consumo di gas dei suoi utenti. Il Concessionario emetterà fatture agli utenti del SUPERCONDOMINIO per il consumo di energia termica e frigorifera. Si chiede:
- conferma che tutti gli utenti del VEGA (così’ come ad esempio per gli utenti presenti nell’edificio PLEIADI) possiedono un contatore gas;
- conferma che gli utenti del SUPERCONDOMINIO saranno assoggettati alla contabilizzazione dell’energia termica e non in base al quantitativo di gas metano consumato;
Come per l’energia elettrica anche per il gas metano si configura una situazione critica: il Concessionario paga il gas ma non gestisce gli impianti termici di produzione del calore. In tale scenario il Concessionario non potrà controllare, ad esempio, se il rendimento delle caldaie presenti nel SUPERCONDOMINIO sarà elevato o scarso e non potrà in alcun modo effettuare regolazioni per aumentarne i rendimenti. Tutto ciò porta ad una assunzione di costi a carico del Concessionario non certi, ma viceversa variabili in funzione delle capacità di operare di un soggetto terzo in tutti i 20 anni di Concessione.
RISPOSTA AL QUESITO su PERDITE DI RETE E ADDEBITO COSTI
Come previsto dall’art.8 lettera C, punto 2 (pagina 15 e successive) del Disciplinare: “Il proponente potrà applicare per l’area interna al comprensorio VEGA ad ogni utente la maggiorazione convenzionale delle perdite in ragione della tensione di alimentazione come previsto dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n.107/09 (5,1% in MT e 10,8% in BT). In caso di diversità tra i coefficienti convenzionali e la misura fisica delle perdite, calcolata come differenza tra la totale energia misurata dai contatori di allaccio alla rete del distributore locale e la sommatoria dei singoli contatori afferenti alle utenze, si applicherà una correzione del fattore per ogni singola utenza. I dati energetici ed il calcolo a supporto della correzione dovranno essere resi noti a tutti gli utenti finali.”
Il concessionario pertanto potrà addebitare in quota proporzionale al consumo del singolo cliente fatturato le differenze effettive tra: misure ai punti di fornitura e somme misurate dai contatori dei singoli utenti.
Le aree e servizi comuni come indicate nell’Allegato 1 sono contabilizzate con specifico contatore. Il costo di utilizzo dell’energia sarà addebitato con lo stesso criterio di costruzione prezzo indicato all’art. 8 lettera C, punto 2 (pagina 15 e successive) del Disciplinare. Relativamente alle parti comuni di SUPERCONDOMINIO sarà cura dell’amministratore condominiale ridistribuire i costi ai singoli utenti proprietari.
a. I clienti di VEGA con contratto di concessione servizi interessati dal presente servizio, sono quelli identificati nell’Allegato 1 e sono dotati di misuratori del gas non fiscale.
b. I clienti del SUPERCONDOMINIO a cui va fatturata l’energia termica son quelli identificati nell’allegato 1. La modalità di costruzione del prezzo dell’energia termica misurata e fatturata a tali clienti è indicata al punto 2.4.2 del “Capitolato tecnico gestione servizio integrato”. Tale modalità di costruzione tiene già conto dei rendimenti effettivi delle caldaie e del costo del gas, permettendo al concessionario di quantificare correttamente il prezzo dell’energia termica in relazione allo stato di funzionamento delle caldaie.
QUESITO N. 4
Rifermento: Bando di Gara – punto 8 sottopunto 1 – pagina 6
“c. Proposte aggiuntive:
1. Proposte aggiuntive relative all’adozione di misure per migliorare l’efficacia energetica del Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia VEGA, come da relazione tecnica: max 20 punti.
Il peso, nella valutazione delle offerte, attribuito all’elemento “proposte aggiuntive” è di particolare rilievo.
Innanzi tutto si chiede a chi spettano gli oneri per la realizzazione delle opere offerte in sede di gara dal Concessionario.
Nel caso in cui le opere proposte dovessero essere realizzate con oneri a carico del Concessionario, si chiede di specificare in quale voce d’offerta dovranno essere ricomprese.
Qualora gli oneri di realizzazione spettassero al Concessionario e lo stesso proponesse interventi sull’impiantistica del SUPERCONDOMINIO, a monte dei contatori di calore e quindi con benefici diretti per il concessionario stesso, tali opere necessitano di approvazione dell’Amministratore del SUPERCONDOMINIO ? se la risposta è affermativa come può il Concessionario presentare offerta comprendendo dei costi per interventi aggiuntivi e dei risparmi conseguenti che non è in grado oggi di conseguire autorizzazione per l’esecutività ?
Si fa notare inoltre che le opere proponibili, così come si legge nella “relazione tecnica” a pagina 19 (es. miglioramento dei sistemi di illuminazione esterna, interventi di sostituzione vetrate, ausilio di lampadine a basso consumo, ecc.) sono quasi tutte opere che permetteranno una riduzione della quantità di energia contabilizzata dal Concessionario agli utenti VEGA e SUPERCONDOMINIO e quindi non comportano per il Concessionario alcuna possibilità di rientrare dei costi di realizzazione.
Ad esempio, la sostituzione di un generatore di calore presso uno o più utenti dell’Edificio PLEIADI cagiona all’utente una immediata riduzione del consumo di combustibile in quanto migliora il rendimento di produzione dell’impianto. Il Concessionario fatturerà quindi un importo inferiore rispetto ante intervento, avendo oltretutto speso per realizzare il nuovo impianto!!.
In tal caso i costi la realizzazione dell’opera di miglioria non potrebbe che essere inserita nell’offerta prodotta e quindi fatta pagare, in quota parte, anche ad utenti che non conseguono il beneficio da tale opera.
RISPOSTA AL QUESITO su PROPOSTE AGGIUNTIVE
La formulazione di “proposte aggiuntive” è rimessa alla discrezionalità dell’operatore economico concorrente. Le stesse saranno oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio all’offerta. I costi di realizzazione delle proposte aggiuntive indicate in sede di offerta saranno a carico del concessionario, che, in sede di gara, nel formulare l’offerta economica dovrà tenere conto della loro copertura.
QUESITO N. 5
Rifermento: Bando di Gara – punto 8 sottopunto 1 – pagina 6
“b. Migliorie:
- Implementazione di un sistema di telelettura dei contatori esistenti con sostituzione dei contatori non adatti alla telelettura: max 10 punti.
Avremmo necessità di eseguire un sopralluogo di dettaglio su tutti i contatori di energia elettrica acqua e gas presenti nel comprensorio VEGA a partire dai rispettivi punti di consegna. Ciò per determinare con esattezza quali apparecchiature vanno sostituite per ottemperare a quanto richiesto nel bando di gara.
RISPOSTA AL QUESITO su SOPRALLUOGO
L’avvenuto sopralluogo di cui al paragrafo 11., punto 2., necessario ai fini della partecipazione alla procedura, non esclude la possibilità di ulteriori sopralluoghi.
QUESITO N. 6
in riferimento al Bando da Voi pubblicato per l’Appalto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di sistemi di generazione fotovoltaica di energia elettrica, ecc. CIG 052192307C, si richiede cortesemente chiarimento in merito alla circostanza che per “Concessione del servizio integrato di approvvigionamento e gestione di acqua potabile” si intenda in realtà la concessione in gestione del Servizio Idrico Integrato, comprensivo quindi della quota parte inerente la fognatura e la depurazione.
RISPOSTA AL QUESITO n. 6
iI servizio si intende omnicomprensivo
QUESITO N. 7
A seguito di aggiudicazione il concessionario non effettuerà attività di gestione e manutenzione all’interno delle centrali tecnologiche (produzione) e sugli impianti di regolazione e distribuzione oggetto d’appalto fatta eccezione per l’impianto fotovoltaico, in quanto tali servizi manutentivi risultano appaltati a soggetti terzi.
RISPOSTA AL QUESITO n. 7
E’ corretta l’interpretazione data, la manutenzione e gestione è solo degli impianti fotovoltaici, le centrali termo frigorifere non sono oggetto di manutenzione/conduzione a cerico del concessionario
QUESITO N. 8
Quali sono gli oneri del concessionario in merito alla gestione / fornitura di acqua potabile, oneri che ci sembra non vengano citati nei corrispettivi a base di gara (base d’asta e prezzi).
RISPOSTA AL QUESITO n. 8
Per l’acqua è previsto che il concessionario applichi le tariffe regolate dell’ambito territoriale e venga remunerato per il servizio di gestione e fatturazione mediante i corrispettivi che egli indicherà come riportato al punto 2.3 Pag 17 del disciplinare di gara (tabella con esplicate la varie utilities).
QUESITO N. 9
In riferimento al Bando di Gara, Art 8, comma b migliorie “implementazione sistema di telelettura dei contatori esistenti……” con la presente si chiede a codesta spettabile Amministrazione se risulta possibile utilizzare in appoggio la rete ethernet locale per il transito dei dati informatici.
RISPOSTA AL QUESITO n. 9
L’uso della rete dati di Vega implica l’installazione da parte della ditta aggiudicatrice del bando di uno o più server in housing presso il nostro data center di Lybra.
QUESITO N. 10
Con riferimento al Bando di Gara, al Disciplinare di Gara ed alla Risposta al Quesito n. 1 per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto, si chiede di voler cortesemente chiarire quanto segue:
1) al punto 5.3 (Capacità Tecnica), lettera b., il Bando di Gara cita “aver espletato negli ultimi dieci anni (periodo luglio 2000 – luglio 2010), servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori appartenente alla classe Ia (D.M. 4/4/2001) per un importo globale non inferiore a due volte l’importo stimato dei lavori da progettare, cioè non inferiore ad euro 2.100.000,00” ;
2) all’art. 4 (Requisiti di Partecipazione), punto 4.3 alla lettera b., il Disciplinare di Gara cita “dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, di aver espletato negli ultimi dieci anni (periodo luglio 2000 – luglio 2010), servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori appartenente alla classe IV (D.M. 4/4/2001) per un importo globale non inferiore a due volte l’importo stimato dei lavori da progettare, cioè non inferiore ad euro 2.100.000,00”;
3) la Risposta al Quesito n. 1 cita “Per mero errore al paragrafo 4., punto 4.3., del Disciplinare di gara alle lettere b. e c. è stata indicata la classe 4a del D.M. 4/4/2001, anziché la classe 1a del medesimo D.M. 4/4/2001 come richiesto dal paragrafo 5., punto 5.3, lettere b. e c. del Bando. Anche in virtù del principio di prevalenza del Bando sul Disciplinare di gara, per cui in caso di contrasto tra le previsioni contenute nei due atti prevalgono quelle del Bando, in relazione alla progettazione dell’opera ed in alternativa al possesso della categoria OG9, Classifica IV, costituiscono requisito di partecipazione alla gara: “fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, espletati nei migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara (decennio 2000/2009) per un importo almeno pari a 3 volte l’importo stimato della progettazione, cioè pari ad euro 300.000,00; aver espletato negli ultimi dieci anni (periodo luglio 2000 – luglio 2010), servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori appartenente alla classe Ia (D.M. 4/4/2001) per un importo globale non inferiore a due volte l’importo stimato dei lavori da progettare, cioè non inferiore ad euro 2.100.000,00″.
RISPOSTA AL QUESITO n. 10
Si conferma la risposta già pubblicata sul sito www.vegapark.ve.it alla sezione “domande e risposte”, secondo la quale il riferimento corretto è alla classe 1a del DM 4.4.2001.